Statuto di Fondazione Radio Magica onlus

Articolo 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

Per iniziativa del Comitato per la Fondazione Radio Magica ONLUS è costituita la Fondazione denominata: “Fondazione RADIO MAGICA ONLUS”, nel presente Statuto in seguito indicata come “Fondazione”.

La Fondazione è costituita in forma di fondazione di partecipazione, è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ai sensi dell’art.10 – comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 460/1997.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono, in ogni caso, essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione è apartitica e aconfessionale, ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460.

La Fondazione avrà l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione ‘’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o dell’acronimo “ONLUS” ai sensi dell’art. 10 comma I lettera i) del D.Lgs. n. 460/1997.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito dell’intero territorio nazionale con possibilità di sviluppare attività all’estero.

La Fondazione ha sede ad Abano Terme, Padova CAP 35031, in via IV Novembre 29. Può istituire in Italia e all’estero sedi secondarie, uffici e rappresentanze, tanto in forma stabile che temporanea.

Articolo 2

SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione realizza e promuove forme innovative di produzione e divulgazione di contenuti culturali e scientifici con gli obiettivi di: favorire l’acculturazione, l’educazione, l’istruzione, l’intrattenimento, il potenziamento del plurilinguismo, l’integrazione multiculturale e linguistica, l’abbattimento delle barriere all’intelligibilità e accessibilità dei contenuti, l’inclusione sociale, e, in generale, il miglioramento della qualità di vita a favore di persone svantaggiate, in particolare minori, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, come indicato all’art. 10 – comma 2 del D.Lgs n. 460/1997. Sempre avuto riguardo a questi obiettivi, possono essere realizzati e sostenuti progetti nel campo della ricerca scientifica negli ambiti consentiti dal D.P.R. n. 135/20.3.2003, dell’istruzione e della diffusione di competenze presso destinatari pubblici o privati.

La Fondazione ha l’obbligo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale conformemente a quanto disposto dall’art.10 del D.Lgs n. 460/1997 ed opererà nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della ricerca scientifica negli ambiti consentiti dal D.P.R. n. 135/20.3.2003 e della promozione della cultura e dell’arte nei limiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997.

La Fondazione opera direttamente o indirettamente sostenendo o collaborando con altri enti o soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, con priorità per i soggetti che rivestono la qualifica di Fondatore, Promotore e Partecipante. Tali enti e soggetti devono operare nei settori d’interesse della Fondazione o condividerne lo spirito e le finalità.

Articolo 3

ATTIVITA’

Per il perseguimento di tali scopi la Fondazione realizza senza alcun vincolo o discriminazione di appartenenza:

1)    progetti efficaci e innovativi, in particolare creazione e gestione di una web radio per la divulgazione culturale, musicale e scientifica, realizzazione di laboratori educativi, formazione, erogazione di servizi e acquisti di strumentazione anche accessori a tali progetti, progetti di promozione della cultura e dell’arte nei limiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/1997 rivolti a persone svantaggiate in ragioni delle condizioni descritte all’art. 2 del presente Statuto;

2)    sostegno all’attività di ricerca scientifica negli ambiti consentiti dal D.P.R. n. 135/20.3.2003 anche attraverso la concessioni di contributi, cofinanziamenti, sovvenzioni e borse di studio, nei limiti previsti dall’art. 10 comma 2 bis del D.Lgs n. 460/1997, sperimentazione e partecipazione a programmi di ricerca scientifica negli ambiti consentiti dal D.P.R. n. 135/20.3.2003, con particolare attenzione alla ricerca nel campo della comunicazione, dell’educazione, della didattica, dell’intrattenimento, dei linguaggi verbali e non verbali (quali ad esempio la lingua dei segni e dei simboli) inclusi i linguaggi musicali e la musicoterapia, della comunicazione aumentativa e alternativa, degli strumenti di comunicazione, degli strumenti compensativi, delle nuove tecnologie digitali per le persone svantaggiate in ragioni delle condizioni descritte all’art. 2 del presente Statuto;

3)    iniziative di valorizzazione, divulgazione, aggiornamento, e disseminazione dei risultati della ricerca di cui al precedente punto 2) e delle buone pratiche indirizzate a coloro che a vario titolo (genitori, educatori, insegnati, terapisti, medici, operatori socio-sanitari, ricercatori,…) sono impegnati nel miglioramento della qualità di vita, nell’assistenza, nell’educazione e nelle cure delle persone svantaggiate in ragioni delle condizioni descritte all’art. 2 del presente Statuto e che vogliano collaborare con i progetti della Fondazione.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), dell’articolo 10, primo comma, del D.Lgs. n. 460/1997 ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, la Fondazione può, tanto in Italia che all’estero:

svolgere ogni operazione, consentita dalla legge, ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità sopra enunciate;
partecipare a  società di capitali, in particolare cooperative sociali, nei limiti consentiti, e associazioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di obiettivi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Articolo 4

DURATA

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato, fino al perseguimento degli scopi contenuti in Statuto.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a)    dagli apporti a patrimonio conferiti all’atto della costituzione;

b)    dall’eventuale saldo attivo di gestione destinato a patrimonio in sede di approvazione del bilancio di esercizio;

c)     da altri finanziamenti, erogazioni, contributi da progetti, in qualsiasi forma pervenuti, esplicitamente destinati a patrimonio da parte degli erogatori o dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

MEZZI ECONOMICI

L’attività viene realizzata grazie:

a)    agli apporti dei Fondatori, dei Promotori e dei Partecipanti ;

b)    ai finanziamenti, erogazioni, contributi da progetti, corrispettivi e altre entrate derivanti dall’attività della Fondazione;

c)     agli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell’attività;

d)    ai finanziamenti e contributi in denaro o in servizi dei Membri.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti c.c., ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

La Fondazione ha l’obbligo comunque di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ai sensi dell’art.10 – comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 460/1997.

Articolo 8

MEMBRI

I Membri della Fondazione si dividono in:

a)    Fondatori

b)    Promotori

c)     Partecipanti

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e quelli ammessi entro il 31 dicembre 2012 su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Sono Promotori, designati tali dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono mediante un apporto in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Possono divenire Co-fondatori, acquisendo gli stessi diritti e doveri dei Fondatori, i Promotori che abbiano mantenuto la qualifica di Promotori per quattro anni e che intendono rinnovare per un ulteriore periodo di almeno quattro anni il loro impegno nei confronti della Fondazione, ai sensi del comma precedente su designazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed altri enti che, condividendo le finalità della Fondazione, concorrano all’attività della Fondazione con una contribuzione una tantum o annuale, oppure con altre forme di apporto di risorse o competenze, ovvero tramite la prestazione di attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto stabilito dal Comitato di Indirizzo.

I Partecipanti hanno diritto di essere informati sull’attività della Fondazione e possono partecipare al Comitato di Indirizzo senza diritto di voto. Lo status di Partecipante è temporaneo e rinnovabile.

Articolo 9

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a)    il Consiglio di Amministrazione;

b)    il Presidente della Fondazione;

c)     il Segretario Generale;

d)    il Comitato di Indirizzo

e)    il Revisore Unico.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di Segretario generale e del Revisore Unico, salvo la possibilità di rimborsi spese per attività approvate dal Consiglio di Amministrazione. I compensi dovranno essere stabiliti nei limiti previsti dall’art. 10 comma 6 del D.Lgs. n. 460/1997.

Articolo 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da cinque fino ad un massimo di nove.

Il Comitato di Indirizzo elegge il Consiglio di Amministrazione che deve essere composto per almeno due terzi da persone indicate dai Fondatori o dai Fondatori stessi.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per cinque esercizi e possono essere rinominati, fino alle loro dimissioni o fino a quando il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri deliberi la loro decadenza dalla carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a più di due riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla designazione del Comitato di Indirizzo e comunque, in mancanza di designazione, sino alla scadenza del quinquennio del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, incluso il Segretario Generale e a soggetti esterni solo per singoli atti. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

a)    deliberare la modifica dello Statuto;

b)    nominare il Presidente ed il Vice Presidente;

c)     deliberare sulle questioni riguardanti l’attività della Fondazione, per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive del Comitato di Indirizzo, assumendo tutte le iniziative del caso;

d)    predisporre i bilanci consuntivi e preventivi, e le relative relazioni, da sottoporre al Comitato di Indirizzo;

e)    deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario;

f)     definire la struttura organizzativa della Fondazione, attribuendo i relativi incarichi e stabilendone i compensi;

g)    nominare il rappresentante della Fondazione in enti e società partecipate;

h)    deliberare l’ammissione di nuovi Membri;

i)      stabilire il compenso degli organi, affidare incarichi remunerati e non a membri della Fondazione e stabilire l’entità della remunerazione nei limiti previsti dall’art. 10 comma 6 del D.Lgs. n. 460/1997.

j)      esercitare la facoltà di chiedere all’Autorità Amministrativa lo scioglimento della Fondazione;

k)    deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni concernenti l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi.

Articolo 11

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei (incluso il fax e la posta elettronica, ove quest’ultima sia idonea a fornire la prova certa del ricevimento), inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, a non meno di un giorno di distanza dalla prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della metà dei suoi componenti ovvero con la presenza della totalità dei suoi componenti in caso di mancato invio dell’avviso di convocazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del precedente articolo 10.

Nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E’ ammessa la possibilità che la riunione, relativa a qualunque oggetto posto all’ordine del giorno, si tenga in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, ovvero in audio conferenza.

In tal caso devono essere assicurate, dandone atto nel relativo verbale:

a)    la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b)    la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esprimendo oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere, trasmettere la documentazione portata all’attenzione del consiglio, nonché di partecipare alle votazioni;

c)     il rispetto del metodo collegiale tramite la contestualità del dibattito e della deliberazione.

La riunione dell’organo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale: l’utilizzo di mezzi tecnologici di comunicazione in ogni caso dovrà consentire al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione.

Articolo 12

PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato d’Indirizzo e cura l’esecuzione degli atti deliberati. II Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La durata in carica del Presidente e del Vice Presidente coincide con quella del Consiglio di Amministrazione di cui sono espressione e sono rieleggibili.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia Presidente che Vice Presidente siano assenti o impossibilitati il Consigliere più anziano sostituirà in Presidente, intendendo come anzianità la permanenza negli organi e in parità di permanenza il più anziano d’età.

Articolo 13

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, deve possedere un curriculum di studi interdisciplinare rispetto alle materie manageriali e psico-cognitive e deve avere esperienza rilevante nei settori di interesse della Fondazione, dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale:

– è responsabile della gestione della Fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Amministrazione,

– cura il coordinamento dei vari progetti della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione,

– cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione,

– provvede a istruire o far istituire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;

– compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.

Il Segretario Generale ha i seguenti poteri, sia nelle sedi centrali che in quelle regionali e periferiche, da esercitarsi esclusivamente in relazione all’ordinaria gestione:

– nell’ambito dei poteri ad esso conferiti, rappresenta legalmente la Fondazione in qualsiasi rapporto con terzi e con le pubbliche amministrazioni salvo ove non diversamente stabilito;

– tiene e firma la normale corrispondenza della Fondazione, quella di carattere amministrativo e bancario e quella di carattere tecnico;

– stipula contratti con persone fisiche, giuridiche, enti privati e statali, esteri ed italiani, rappresentando la Fondazione a tutti gli effetti di legge, con il limite di spesa a carico della Fondazione di euro 15.000,00 per singolo atto;

– stipula contratti d’assicurazione contro danni, responsabilità civili e rischi in genere, con il limite di spesa a carico della Fondazione euro 15.000,00 per singolo atto;

– riscuote qualsiasi somma dovuta alla Fondazione da chiunque e rilascia la quietanza;

– esegue i pagamenti dovuti dalla Fondazione a qualsiasi titolo, purché derivanti da impegni assunti dalla medesima nel rispetto della struttura delle deleghe qui previste;

– compie qualsiasi operazione bancaria, finanziaria, di tesoreria e con l’amministrazione postale in nome e per conto della Fondazione, purché di ordinaria gestione ed a valere su disponibilità liquide o su linee di credito concesse;

– consegna, esige, riceve dagli uffici postali, telegrafici e doganali, dalle compagnie di navigazione e da ogni altra impresa di trasporto merci, lettere e pacchi tanto ordinari che raccomandati ed assicurati;

– riscuote vaglia telegrafici e postali, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie ed ammontare;

– richiede e riceve somme, titoli merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità;

– compie ogni atto ed operazione con qualsiasi amministrazione dello stato presso qualsiasi cassa pubblica o privata, con ferrovie dello stato e private, con analoghi istituti o uffici stranieri;

– in generale compie qualsiasi operazione necessaria e utile al buon andamento degli affari della Fondazione ed al raggiungimento degli scopi sociali e cura l’adempimento di qualsiasi impegno e contratto assunto dalla Fondazione.

Articolo 14

COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo è costituito da tutti i Fondatori e Promotori e svolge una funzione generale di indirizzo dell’attività della Fondazione.

In particolare compete al Comitato di Indirizzo:

a)    eleggere il Consiglio di Amministrazione;

b)    nominare il Revisore Unico;

c)     essere informato sul bilancio preventivo e approvare il bilancio consuntivo;

d)    segnalare settori d’intervento e sviluppo dell’attività e del ruolo della Fondazione;

Il Comitato si raduna almeno una volta l’anno ed è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Avuto riguardo alle regole di convocazione, modalità di riunione, ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato al presente articolo si rinvia a quanto disposto ai precedenti artt.10 e 11 relativi al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Per sostenere e qualificare l’attività della Fondazione, il Comitato di Indirizzo può istituire uno o più comitati, anche scientifici, determinandone le funzioni, la durata, la composizione e gli eventuali compensi. Se necessario, i presidenti dei comitati possono essere invitati dal Presidente ad assistere senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

IL REVISORE UNICO

Al Revisore Unico, che sarà scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Fondazione; a tal fine, oltre ai resoconti delle verifiche periodiche, deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo ogni anno.

Il Revisore dura in carica per cinque esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore dev’essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato d’Indirizzo e può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze di entrambi.

Al Revisore Unico può essere riconosciuto un compenso di entità contenuta, conformemente alle finalità della Fondazione, che verrà fissato all’atto della nomina e comunque nei limiti previsti dall’art.10 comma 6 del D.Lgs n. 460/1997.

Articolo 16

SCIOGLIMENTO

Qualora per le cause indicate dalla legge, o per l’impossibilità del raggiungimento degli scopi della Fondazione, la stessa dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che perseguono i medesimi fini della Fondazione, o fini analoghi, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i membro del Consiglio stesso.

Articolo 17

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche.

Articolo 18

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.